Molti proprietari pensano che gliimmobili costruiti prima del 1967siano automaticamente regolari dal punto di vista urbanistico. Tuttavia, la recentesentenza n. 6549/2025 del TAR Campaniaha chiarito che non tutti gli abusi commessi prima di quella data possono essere sanati o considerati legittimi.
Il Tribunale ha infatti confermato che la sempliceanteriorità dell’opera rispetto al 1° settembre 1967— data di introduzione dell’obbligo di licenza edilizia anche fuori dai centri abitati —non garantisce di per sé la legittimitàdella costruzione.
Cosa prevedeva la normativa prima del 1967
Prima della legge n. 765/1967 (“Legge Ponte”), l’obbligo di ottenere un titolo edilizio riguardava solo le costruzioni realizzateentro i centri abitati.
Di conseguenza, molte opere eseguite in zone periferiche o ruralinon richiedevano permessi. Tuttavia, ciò non significa che ogni edificio costruito prima di quella data sia automaticamente conforme alla normativa urbanistica vigente oggi.
Il caso esaminato dal TAR Campania
Nel caso oggetto della sentenza, il proprietario di un immobile aveva presentatoistanza di accertamento di conformitàper regolarizzare alcune opere realizzate in epoca presumibilmente anteriore al 1967.
Il Comune aveva rigettato la richiesta, sostenendo che:
- non era statadimostrata con documentazione certala data di realizzazione dell’immobile;
- alcune opere risultavanosuccessiveal 1967, quindi soggette a titolo abilitativo.
Il TAR ha dato ragione all’Amministrazione, sottolineando che lapresunzione di legittimitàdi un edificio ante ’67non è automatica, ma deve essereprovata dal proprietariocon documenti tecnici, rilievi catastali e testimonianze attendibili.
Le motivazioni della sentenza
Secondo i giudici, per poter ottenere lasanatoria ediliziao dimostrare la legittimità di un’opera ante ’67 occorre:
- Provare con precisione la data di costruzione(ad esempio tramite aerofotogrammetrie, mappe catastali o atti notarili);
- Dimostrare che l’opera non ha subitomodifiche o ampliamenti successivisoggetti a titolo edilizio;
- Rispettare comunque lenorme urbanistiche e paesaggistiche vigential momento dell’istanza.
In assenza di tali elementi, l’immobile non può essere considerato legittimo né sanabile, anche se sorto prima della legge del 1967.
Cosa cambia per i proprietari
La sentenza del TAR Campania rappresenta un richiamo importante per chi intenderegolarizzare la propria casao accedere a bonus edilizi.
Non basta dichiarare che l’edificio è “ante ’67”: occorredimostrarlo con prove concretee verificare che non siano stati realizzati ampliamenti successivi.
Un’analisi tecnica accurata dellostato legittimo dell’immobile, svolta da ungeometra o tecnico abilitato, è quindi fondamentale per evitare rigetti, sanzioni o ordini di demolizione.
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